
La Giustizia, olio su tavola di Piero del Pollaiolo (1470, Uffizi Firenze)
(Preambolo della Redazione)
Quando abbiamo chiesto al Professor Daniele Trabucco di concederci l’autorizzazione a pubblicare il suo articolo che andiamo a proporre qui di seguito, lo abbiamo fatto sottolineandogli la nostra convinzione dell’interesse che sicuramente esso avrebbe risvegliato nei lettori di Regina Equitum. E ciò non solo in quanto le considerazioni in esso contenute ribadiscono fermamente l’imprescindibile necessità di leggere il ‘diritto’, lo ius, in chiave metafisica e ontologica, ma anche per il riflesso che questa posizione viene conseguentemente a determinare in merito al valore che è proprio della Regalitas e quindi dell’Imperium: istituzione questa che, sappiamo bene, è tradizionalmente la più legittima (se non l’unica) a poter essere deputata all’amministrazione della Giustizia dacché da intendersi in senso sacrale.
Cortesemente, il Professor Trabucco, in maniera per noi inattesa eppur ovviamente graditissima, oltre a non negarci il proprio consenso ha voluto altresì beneficiarci di alcune ulteriori sue considerazioni a riguardo delle implicazioni da noi sollevate, la cui significatività ci è parsa tale da spingerci a volerle qui sintetizzare e parimenti condividere.
Ribadendo e chiosando quanto già espresso nel suo articolo, in merito alla necessità di porre attenzione “al nesso tra ordine, giustizia, regalità e fondamento sacrale dell’autorità” egli ha dunque osservato che bisogna “sottrarre il tema dell’Imperium alla riduzione puramente storicistica o archeologica, per ricondurlo alla sua più profonda dimensione metafisica e simbolica. L’Imperium, infatti, non è soltanto una forma politico-istituzionale del passato, né può essere compreso come mera espansione della potestas: esso rinvia piuttosto a un principio ordinatore, a una verticalità dell’autorità, a una concezione della giustizia come partecipazione dell’ordine dell’essere […]. La regalità, quando è autentica, non è dominio, ma servizio all’ordine; non è arbitrio sovrano, ma responsabilità dinanzi a una misura superiore; non è semplice comando, ma custodia della giustizia. Qui il discorso sull’Imperium si salda inevitabilmente con quello sul diritto naturale e sul fondamento ontologico del giusto: la legge è legittima solo se riconosce un ordine che la precede e la trascende […]”.
Sempre per il Professor Trabucco, riportare oggi l’Imperium al centro di una seria discussione che non sia soltanto politica e storica ma anche e soprattutto ‘metapolitica e metastorica’, mantiene la propria ragion d’essere per il fatto che “al di là dell’indubbio interesse storico e simbolico, esso (l’Imperium) invita a ripensare la crisi contemporanea dell’autorità alla luce di categorie più alte rispetto a quelle offerte dal positivismo giuridico e dal costituzionalismo procedurale moderno”.
In altre parole, è necessario aprire sempre più “piste feconde di approfondimento” che mostrino “come la questione dell’Imperium non appartenga soltanto alla memoria del passato, ma tocchi il problema, attualissimo, della legittimità, della giustizia e del bene comune”.
Date tutte queste ragioni, Regina Equitum sente insomma di dover rendere al Professor Trabucco un sincero, duplice ringraziamento.
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Se il giusto non esistesse in sé, come misura oggettiva del dovuto radicata nella verità dell’essere, nessuna ingiustizia potrebbe essere realmente detta tale, poiché ogni condanna del sopruso, della menzogna, della violenza e della legge iniqua si ridurrebbe a una reazione soggettiva, a una preferenza storica, a un moto emotivo privo di forza veritativa. L’uomo potrebbe dire che una norma gli appare crudele, che un comando gli risulta odioso, che una decisione gli sembra intollerabile, tuttavia non potrebbe affermare che quella norma, quel comando e quella decisione sono ingiusti in sé, indipendentemente dal consenso che li sostiene, dalla procedura che li approva e dalla forza che li rende efficaci. Qui si manifesta il punto decisivo. Ogni negazione del giusto oggettivo è costretta a presupporlo nel momento stesso in cui tenta di dissolverlo. Chi afferma che tutto è relativo non parla mai come se la propria affermazione fosse soltanto relativa. Chi riduce la giustizia alla storia pretende che questa riduzione sia vera e non semplicemente storica. Chi identifica il giusto con la legge positiva deve poi tacere dinanzi alla legge ingiusta, oppure deve riconoscere che vi è una misura superiore alla legalità vigente. Chi dissolve il bene nel sentimento continua nondimeno a domandare che la propria tesi sia accolta dalla ragione e non soltanto registrata come vibrazione interiore. La negazione del giusto in sé, dunque, non regge perché vive di ciò che nega, come l’errore vive della verità che presuppone e la privazione vive della forma di cui è mancanza. La tradizione classica offre qui non un ornamento dottrinale, bensì l’architettura metafisica necessaria per comprendere il problema. La giustizia non è anzitutto un prodotto della volontà, poiché la volontà senza misura diventa potenza di imposizione. Non è il risultato del consenso, poiché il consenso può approvare anche il disordine. Non è la semplice forma della legge, poiché la legge può essere formalmente perfetta e sostanzialmente iniqua. La giustizia è l’ordine razionale del dovuto, ossia la proporzione tra l’essere dell’uomo, il suo fine naturale, la sua vocazione alla vita comune e il bene che la convivenza politica deve custodire. In questa prospettiva, la ragione non inventa il giusto, lo riconosce. La legge non lo crea, lo determina. Il potere non lo fonda, lo serve oppure lo tradisce. La diversità storica delle legislazioni non smentisce questa verità, poiché la molteplicità delle forme umane non elimina l’unità della misura. Gli uomini hanno spesso errato intorno alla giustizia, come hanno errato intorno alla verità, alla salute, al bene e alla bellezza, eppure l’errore non dimostra l’inesistenza della misura, bensì la fatica dell’intelligenza nel raggiungerla e la fragilità della volontà nel custodirla. Se una civiltà chiama giusto ciò che offende l’ordine dell’uomo e della comunità, non per questo il giusto muta natura. È la civiltà, piuttosto, a mostrare la propria caduta rispetto a una misura che non dipende dal suo riconoscimento. L’impianto aristotelico-tomista consente di vedere con particolare chiarezza che il giusto non è una cosa sospesa sopra il mondo, né una formula astratta imposta dall’esterno alla vita concreta. Esso è la forma morale dell’essere umano in relazione, il modo in cui il bene si rende dovuto nei rapporti tra le persone e nella costituzione della comunità politica. Se l’uomo possiede una natura razionale, sociale e orientata al fine, allora non ogni atto umano è equivalente, non ogni comando è legittimo, non ogni legge è vera legge nel senso pieno del termine. Vi sono atti che perfezionano l’uomo secondo ciò che egli è, e vi sono atti che lo contraddicono nella sua struttura più profonda. Per questo una legge che tradisce il giusto non diventa giusta perché vigente, come una menzogna non diventa vera perché ripetuta e una violenza non diventa ordine perché disciplinata da una procedura.
La legge positiva riceve la propria dignità dal suo rapporto con la giustizia, non dalla pura efficacia del comando. Quando essa riconosce il giusto, lo rende operante nella storia. Quando lo nega, conserva l’apparenza della legalità e perde l’anima del diritto. Il giusto in sé è, dunque, la condizione stessa della civiltà giuridica, perché solo se esiste una misura anteriore alla volontà il potere può essere giudicato, la legge può essere valutata, l’obbedienza può essere distinta dalla servitù e l’autorità può essere separata dalla mera forza. Dove il giusto precede la legge, la politica resta ordinata al bene comune. Dove il giusto viene assorbito dalla decisione, la legge non custodisce più l’ordine, lo produce arbitrariamente, lo muta secondo convenienza e lo revoca secondo potenza. In tal caso l’uomo crede di essersi liberato da ogni metafisica, mentre in realtà cade sotto la più povera e tirannica delle metafisiche: quella della volontà che, non riconoscendo sopra di sé alcuna verità, pretende di chiamare giusto tutto ciò che riesce a comandare.
Daniele Trabucco (1979), dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma, ha ottenuto nel 2012 il titolo di dottore di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico nell’ambito della Scuola di Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. Ha conseguito il Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria organizzato dalla Scuola di Economia e Scienze Politiche dell’Università di Padova. È stato assegnista di ricerca post-dottorato e attualmente è professore a contratto di Storia delle Relazioni Internazionali presso il Campus universitario Ciels, sede di Padova, e professore a contratto di Diritto Internazionale presso il medesimo Campus, sede di Mantova e all’Unimed di Milano. Ha pubblicato Le variazioni territoriali delle Regioni nella Costituzione, 2014 e per Rubbettino, con M. De Donà, Principio di autodeterminazione dei popoli e indivisibilità della Repubblica: il caso Veneto (2017).